
il Ministero della Salute fa riferimento a una circolare emessa nel febbraio scorso che recita: “Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri degli alimenti o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente”. Ma a proposito dei “supporti tecnologici”, la circolare del Ministero precisa che: “Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici tipo “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice QR , questi non possono essere predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo”. Inoltre, il Ministero dice, che al momento, è sufficiente che “l’operatore del settore alimentare” indichi per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile (sul menù o su un cartello), che le informazioni e la documentazione sulla presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio. E naturalmente sono previste le sanzioni d per gli inadempienti che però – in attesa di un decreto ad hoc che le stabilisca – sono “prese a prestito” da una legge del 1992 che tratta di materia affine.
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